
E’ una zanzara di origine asiatica che oramai vive anche in Italia.E’ la più piccola delle zanzare comuni, di colore nero ed è caratterizzata da striature bianche sulle zampe e sull’addome. in Italia è attiva da maggio a settembre. Non è grande.Non è resistente agli insetticidi. E’ molto aggressiva e punge di giorno, preferibilmente gambe e caviglie.
La sua puntura provoca bolle e gonfiori pruriginosi, spesso dolorosi. Attualmente in Italia non trasmette Malattie e non punge di notte. Si riproduce preferibilmente in piccole raccolte di acqua stagnante che si formano in fusti, secchi, piccoli contenitori, copertoni, chiusini, sottovasi, carriole, pieghe e avvallamenti di teli di nylon, ecc.
Norme di prevenzione:
- evitate la formazione di piccole raccolte di acqua stagnate.
- Svuotate nel terreno e non nei tombini ogni settimana sottovasi, piccoli abbeveratoi, innaffiatoi, ecc.
- Coprite con zanzariere o teli di plastica (senza creare avvallamenti) i contenitori d’acqua inamovibili quali vasche, bidoni, fusti,ecc.
- Trattare ogni 15 giorni i tombini nei cortili e nei giardini con insetticidi detti “antilarvali”
- In presenza di molte zanzare potete richiedere al gruppo Torre Srl un intervento di disinfestazione a tariffa agevolata.
- Mettete nelle vasche e fontane ornamentali pesci larvivori, come i pesci rossi o Gambusie.
- Diffondete a vicini e conoscenti queste semplici norme.
- Non stoccare pneumatici vecchi all’aperto.
- Introdurre del filo di rame nei contenitori che non si possono rimuovere e cambiarlo periodicamente.
Queste semplici norme, necessarie per prevenire il formarsi di focolai di larve, sono rese obbligatorie per i consorzi, gli enti che gestiscono comprensori, i proprietari degli edifici destinati ad abitazione e i responsabili dei cantieri,dall’ordinanza del Sindaco di Roma n. 56 del 16.03.2000, in vigore dal 1 aprile al 1 novembre 2000.
L’ordinanza del Sindaco di Roma n. 56 del 16.03.2000, in vigore dal 1 aprile al 1 novembre 2000, rende obbligatori per i cittadini e per alcune categorie di pubblici esercenti (aziende agricole e zootecniche, consorzi e enti che gestiscono comprensori abitativi, responsabili dei cantieri, rottamatori, gestori di vivai,…) alcuni trattamenti preventivi.
Qualora nel periodo di massimo rischio per l’infestazione da Aedes albopictus (15 luglio – 1 ottobre) si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l’esecuzione degli interventi necessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo l procedure e modalità vigenti in materia